Legge Regionale n. 15, 29 settembre 2025
Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 49/2017 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive", modificata dalla L.R. 29 settembre 2025, n. 15
Comma 5) Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili locati. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
Comma 7) Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di comunicazione di inizio attività (CIA) presso il SUAP del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Comunicazione per Locazione Turistica o Locazione Breve non imprenditoriale
La presente comunicazione deve essere resa dalle attività di locazione turistica / locazione breve non imprenditoriali iscritte al DMS Puglia precedentemente alla data del 30.09.2025 e comunque per le quali non è stata resa precedente comunicazione di inizio attività ed in possesso di codice CIR / CIN, entro il termine di 365 giorni dalla data del 30.09.2025.
Si evidenzia che in caso contrario (mancata produzione, entro i termini stabiliti, della presente segnalazione), si applicheranno le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA di cui all’articolo 10 quater, comma 5, della l.r. 49/2017, come modificata dall’art. 5 della l.r. 15/2025
SCIA per Locazione Turistica o Locazione Breve imprenditoriale
La presente segnalazione deve essere resa dalle attività di locazione turistica / locazione breve in forma imprenditoriale iscritte al DMS Puglia precedentemente alla data del 30.09.2025 e comunque per le quali non è stata resa precedente segnalazione di inizio attività ed in possesso di codice CIR/ CIN, entro il termine di 365 giorni dalla data del 30.09.2025.
Si evidenzia che in caso contrario (mancata produzione, entro i termini stabiliti, della presente segnalazione), si applicheranno le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA di cui all’articolo 10 quater, comma 5, della l.r. 49/2017, come modificata dall’art. 5 della l.r. 15/2025